Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.P.R. 15/06/1959 n. 393

Art. 29 - Macchine agricole Le macchine agricole si dividono in:

1) semoventi:

a) trattrici agricole;

b) macchine operatrici agricole;

c) carrelli portatrattrici azionati dal motore della trattrice;

d) generatori di energia per uso agricolo;

e) motoagricole: veicoli destinati oltre che alla esecuzione di lavori agrico li, al trasporto, per conto delle aziende agrarie, di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di macchine, attrezzature agricole e ac- DPR 15/06/1959 n. 393 – Testo unico delle norme sulla circolazione stradale. cessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie; ad esse si applicano i limiti di sagoma e di peso di cui all'ultimo comma dell'art. 25;

2) trainate:

a) macchine operatrici agricole;

b) generatori di energia per uso agricolo;

c) rimorchi agricoli: veicoli trainati da trattrici agricole e destinati ai traspor ti indicati nella lettera e);

d) carrelli attrezzi: veicoli accodati alle macchine operatrici agricole per le necessità funzionali delle stesse. Il rimorchio agricolo di peso complessivo a pieno carico fino a 15 quintali si considera parte integrante della trattrice dalla quale è trainato.

Art. 30 - Carrelli I carrelli sono veicoli destinati al trasporto di prodotti da un reparto all'altro di uno stabilimento industriale e si dividono in:

a) carrelli: veicoli di peso complessivo a pieno carico fino a 40 quintali;

b) carrelli-trattori: veicoli di peso fino a 15 quintali;

c) carrelli rimorchiati: veicoli di peso complessivo a pieno carico fino a 15 quintali. Detti veicoli, qualora superino i pesi indicati nel precedente comma, sono considerati autoveicoli o motoveicoli, trattori stradali o rimorchi.

Art. 31 - Macchine operatrici Macchine operatrici sono: le macchine semoventi o trainate e i locomobili impiegati per la costruzione e la manutenzione di opere stradali, per il ripristino del traffico o per l'esecuzione di altri lavori, compreso lo sgombero della neve. I mezzi sgombraneve comprendono gli spazzaneve, gli spartineve e le macchine ausiliarie, quali spanditrici di sabbia e rompighiaccio. Capo ii disposizioni comuni a tutti i veicoli

Art. 32 - Sagoma limite Ogni veicolo, compreso il suo carico, deve potersi inscrivere in una sagoma di metri 2,50 di larghezza e di metri quattro di altezza dal piano stradale. La lunghezza totale, compresi gli organi di attacco, non deve eccedere 6 metri per i veicoli ad un asse, 10 metri per i veicoli a due assi e 11 metri per quelli a tre o più assi. Per gli autobus a due assi è consentita la lunghezza di 11 metri. La lunghezza dei rimorchi non deve eccedere metri 6 se ad un asse, metri 7,50 se a due assi, metri 8 se a tre o più assi; la lunghezza totale dell'auto- treno non deve comunque eccedere metri 18. Gli autoarticolati e gli autosnodati possono raggiungere la lunghezza massima di 14 metri. Le estremità del fusello e del mozzo non debbono sporgere dal contorno esteriore del veicolo. Sono eccettuati dalla disposizione del precedente comma le macchine operatrici, le macchine agricole, i carrelli e i veicoli a trazione animale sprovvisti di parafanghi o con la carrozzeria non sporgente dalle ruote, per i quali la massima sporgenza del mozzo o fusello rispetto al piano esterno del cerchione non deve superare i 25 centimetri. Chiunque circola con un veicolo che supera i limiti di sagoma stabiliti dal presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila.

Art. 33 - Pesi massimi Il peso complessivo a pieno carico di un veicolo, costituito dal peso del veicolo in ordine di marcia e da quello del suo carico, non può eccedere i 50 quintali per i veicoli ad un asse, 80 quintali per quelli a due assi e 100 quintali per quelli a tre o più assi. Il peso complessivo a pieno carico di un rimorchio ad un asse non può eccedere 60 quintali. Il peso complessivo a pieno carico di un autoveicolo, filoveicolo o rimorchio a due assi non può eccedere 100 quintali e se a tre o più assi 120 quintali. Quando uno dei veicoli menzionati nel precedente comma sia munito di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di appoggio sulla strada non sia superiore a 8 chilogrammi per centimetro quadrato e quando, se trattisi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore ad un metro, il peso complessivo a pieno carico del veicolo può raggiungere 140 quintali se a due assi, 180 quintali se a tre assi e 220 quintali se a quattro o più assi. Qualora si tratti di autobus o filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani il peso complessivo a pieno carico può raggiungere 150 quintali se a due assi e 190 quintali se a tre assi. Il peso complessivo a pieno carico di un autoarticolato o di un autosnodato può raggiungere 145 quintali e, quando concorrano le condizioni indicate nel comma quarto, può raggiungere 180 quintali se a tre assi, 280 quintali se a quattro assi e 320 quintali se a cinque o più assi. Qualunque sia il tipo di autoveicolo, filoveicolo o rimorchio il peso massimo in corrispondenza dell'asse più caricato non può superare i 100 quintali ed in corrispondenza di due assi contigui a distanza inferiore di due metri fra loro non può superare 145 quintali complessivamente. DPR 15/06/1959 n. 393 – Testo unico delle norme sulla circolazione stradale. Chiunque circola con un veicolo che supera, salvo quanto disposto dall'art. 121, i limiti di peso stabiliti dal presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila.

Art. 34 - Traino di veicoli Nessun veicolo, salvo quanto disposto nell'art. 70 può trainare più di un veicolo. Un autoveicolo può trainare un veicolo che non sia rimorchio soltanto se questo non è più atto a circolare per avarie o per mancanza di organi essenziali. La solidità dell'attacco, le modalità del traino, la condotta e le cautele di guida debbono rispondere alle esigenze di sicurezza della circolazione. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire ventimila. Titolo iv veicoli a trazione animale slitte e velocipedi

Art. 35 - Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte I veicoli a trazione animale e le slitte debbono essere muniti di un dispositivo di frenatura efficace e disposto in modo da poter essere in qualsiasi occasione facilmente e rapidamente manovrato. Il regolamento può contenere disposizioni speciali per talune categorie di veicoli a trazione animale. Sono vietati i dispositivi di frenatura che agiscono direttamente sul manto stradale. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Art. 36 - Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte Nei casi previsti dall'art. 109, primo comma, i veicoli a trazione animale e le slitte debbono essere munite di una o due luci bianche, dirette davanti, e rosse, dirette all'indietro; posteriormente debbono essere munite di uno o due dispositivi a luce riflessa rossa. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta, non provvisto dei dispositivi di segnalazione visiva, nei casi in cui l'uso dei medesimi è prescritto, ovvero con dispositivi non conformi alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Art. 37 - Cerchioni alle ruote I veicoli a trazione animale, di peso complessivo a pieno carico sino a 60 quintali, possono essere muniti di cerchioni metallici, semprechè tale peso, espresso in chilogrammi, non superi centocinquanta volte la somma delle larghezze dei cerchioni, espressa in centimetri. In ogni altro caso i veicoli debbono essere muniti di ruote gommate. La larghezza di ciascun cerchione non può mai essere inferiore a 50 millimetri; deve essere misurata sul piano tangente secondo la sezione retta parallela all'asse della ruota, escludendo l'arrotondamento degli spigoli in quanto esso superi 5 millimetri per parte. La superficie di rotolamento dei cerchioni deve essere cilindrica senza spigoli, sporgenze o discontinuità. È vietato l'uso di cerchioni ai quarti o gavelli delle ruote con chiodi a testa sporgenti dalla superficie del cerchio. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale non rispondente ai requisiti stabiliti dal presente articolo è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.

Art. 38 - Accertamento dei requisiti dei veicoli a trazione animale e revisioni periodiche I comuni:

a) accertano la larghezza dei cerchioni e determinano il peso complessivo a pieno carico consentito per ogni veicolo a trazione animale e destinato a trasporto di cose;

b) accertano le condizioni di sicurezza dei veicoli a trazione animale in servizio pubblico per il trasporto di persone;

c) possono effettuare, previa deliberazione del consiglio, revisioni annuali dei veicoli previsti nella lettera b), e, ad intervalli non minori a cinque anni, revisioni degli altri veicoli a trazione animale o di singole categorie di essi. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale che non sia stato sottoposto a revisione è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Art. 39 - Targhe di veicoli a trazione animale I veicoli a trazione animale debbono essere muniti di una targa contenente la indicazione del proprietario, del comune di residenza, della categoria di appartenenza, del numero di matricola e, per quelli destinati al trasporto di cose, del peso complessivo a pieno carico consentito, nonché della larghezza dei cerchioni. La targa deve essere rinnovata solo quando occorre modificare alcuna delle indicazioni prescritte o quando le indicazioni stesse non siano più chiaramente leggibili. La fornitura delle targhe è riservata al ministero dei lavori pubblici che le di- DPR 15/06/1959 n. 393 – Testo unico delle norme sulla circolazione stradale. stribuisce tramite i comuni, i quali le consegnano agli interessati completate delle indicazioni stabilite dal comma primo. Per tale servizio l'interessato corrisponderà al comune la somma di lire cento. I veicoli a trazione animale sono immatricolati in apposito registro del comune di residenza del proprietario. I comuni possono stabilire, con deliberazione del consiglio comunale, speciali disposizioni per le targhe dei veicoli a trazione animale in servizio pubblico per il trasporto di persone. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale non munito della targa prescritta è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. Chiunque abusivamente fabbrica o vende targhe per veicoli a trazione animale, ovvero usa targhe abusivamente fabbricate, è punito con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire diecimila a lire ventimila, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Art. 40 - Dispositivi di frenatura e dispositivi di segnalazione acustica e visiva dei velocipedi I velocipedi debbono essere muniti di pneumatici nonché:

a) per la frenatura: di due dispositivi indipendenti ad azione pronta ed effica ce che agiscano l'uno sulla ruota anteriore e l'altro sulla ruota posteriore;

b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;

c) per le segnalazioni visive: anteriormente di una luce bianca o gialla; po steriormente di una luce rossa e di un dispositivo a luce riflessa rossa. I noltre i pedali debbono essere muniti di dispositivi a luce riflessa gialla. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Art. 41 - Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura dei veicoli a trazione animale e dei velocipedi e caratteristiche delle targhe dei veicoli a trazione animale; approvazione dei tipi Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno stabilite le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di frenatura dei veicoli a trazione animale e dei velocipedi; le caratteristiche dei dispositivi di segnalazione acustica dei velocipedi; le caratteristiche delle targhe dei veicoli a trazione animale. Il ministero dei lavori pubblici approva i tipi dei dispositivi di segnalazione vi- siva a luce riflessa per i velocipedi e per i veicoli a trazione animale. Titolo v veicoli a motore Capo i equipaggiamento dei veicoli a motore

 

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